AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui' pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati. Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria 1979), pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 361 del 29 dicembre 1978; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (il testo di detto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 18 novembre 1983); legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985; legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato), pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 25 agosto 1988. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) Art. 1. Anno finanziario La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio e' redatto in termini di competenza e in termini di cassa. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. L'esercizio finanziario 1978 si chiude definitivamente il 31 dicembre 1978.
APPENDICE Si riportano il testo dell'art. 11 della legge n. 362/1988, e l'elenco degli enti ed organismi tenuti all'osservanza dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468: "Art. 11 legge n. 362/1988. - 1. Sono abrogati: il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni; l'articolo 10, l'articolo 15, primo comma, l'articolo 18 e l'articolo 33, nono comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468; il terzo comma dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119; l'articolo 35 della legge 7 agosto 1982, n. 526; il quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; l'articolo 2, comma 7, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e gli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (a)". ------------ (a) Si trascrive il testo delle norme abrogate: - Il secondo periodo del quarto comma dell'art. 16 della legge n. 48/1967 (per il testo vigente dell'intero articolo, ivi compreso il primo periodo del quarto comma, si veda la nota (a) all'art. 34) era cosi' formulato: "Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni: su di essi la commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto". - I testi abrogati dell'art. 10, del primo comma dell'art. 15, dell'art. 18 e del nono comma dell'art. 33 della legge n. 468/1978, erano i seguenti: "Art. 10 (Fondi speciali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo articolo 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio. Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali. Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa. La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali - relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purche' tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui e' stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro". "Art. 15, primo comma. - Il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre: 1) il bilancio di previsione pluriennale; 2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1 gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo". "Art. 18 (Leggi di spesa). - Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione sia la spesa complessiva, rinviando alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 11 l'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa assumono interesse preminente. L'amministrazione puo' stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata da leggi di spesa che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le leggi che dispongono spese a carattere continuativo o pluriennale devono indicare i relativi mezzi di copertura, nel quadro del bilancio pluriennale presentato al Parlamento". "Art. 33, nono comma. - Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la presentazione al Parlamento dei rendiconti degli enti di cui al precedente art. 19". - Il testo abrogato dell'art. 39, terzo comma, della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) era il seguente: "Con la legge che approva il bilancio di previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, nonche' il limite massimo di circolazione". - Il testo abrogato dell'art. 35 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) era il seguente: "Art. 35. - Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa disposte col bilancio di previsione dello Stato, ciascuna amministrazione centrale e azienda autonoma dello Stato, nei quindici giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre, comunica al Ministro del tesoro un preventivo relativo ai pagamenti da effettuare in ciascun trimestre dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di personale e pensioni dalle altre spese. Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare difficolta' per le complessive esigenze della tesoreria statale, il Ministro del tesoro ne propone una rimodulazione al CIPE che adotta apposita delibera, da trasmettersi entro quindici giorni alle competenti commissioni permanenti del Parlamento. Il preventivo dei pagamenti di cui ai precedenti commi si intende automaticamente elevato in corrispondenza delle variazioni alle previsioni di pagamento apportate al bilancio in forza di atti amministrativi. I direttori delle ragionerie centrali non daranno corso ai titoli di pagamenti emessi in eccedenza ai limiti risultanti per ciascun trimestre dai preventivi predetti". - Il testo abrogato dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) era il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985". - Il testo abrogato dell'art. 2 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) era il seguente: "Art. 2. - 1. Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali. 2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali. 3. In sede di prima applicazione del presente articolo, la relazione di cui al comma 1 riguardera' tutte le disposizioni introdotte a partire dall'inizio della nona legislatura. - Il testo abrogato dell'art. 2, comma 7, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) era il seguente: "7. All'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: 'Il bilancio pluriennale espone altresi' le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno'". - I testi abrogati degli articoli 2 e 3 della legge n. 67/1988 (legge finaziaria 1988) erano i seguenti: "Art. 2. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove e maggiori spese, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. E' inoltre esclusa, l'utilizzazione della facolta' prevista dal sesto e settimo comma dell'art. 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura; c) a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potra' essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si puo' fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilita' esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria "Interessi" e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge; d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'art. 1. 2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari. 3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare. 4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. 5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, puo' disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste. 6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne da' notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri. Art. 3. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilita' dello Stato, entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo presenta alle Camere, ai fini della sua approvazione, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica: a) gli obiettivi in termini di rapporti al prodotto interno lordo del fabbisogno del settore statale, al lordo e al netto degli interessi e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni del triennio, nel quadro degli andamenti tendenziali e degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo; b) gli obiettivi di fabbisogno complessivo e di disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio; c) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato e di quelli degli enti che si ricollegano alla finanza pubblica per il triennio successivo; d) gli indirizzi per gli interventi, volti al conseguimento degli obiettivi ed al rispetto delle regole di cui alle precedenti lettere a), b) e c)". ELENCO DEGLI ENTI ED ORGANISMI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 25 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468 (RIDETERMINAZIONE ORGANICA OPERATA CON D P.C.M. 3 GIUGNO 1986, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 128 DEL 5 GIUGNO 1986). Accademia nazionale dei Lincei; Aereo club d'Italia; Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Associazione italiana della Croce rossa; Automobile club d'Italia e automobile clubs provinciali e locali; Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (*); aziende dei mezzi meccanici; Biblioteca di documentazione pedagogica; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (*); Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS); Cassa integrativa personale telefonico statale; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Cassa per la formazione della proprieta' contadina; Centro europeo dell'educazione; Centro sperimentale di cinematografia; Club alpino italiano; Collegio universitario di Torino; Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Comitato olimpico nazionale (CONI); Commissariato anticoccidico di Catania; Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB); comunita' montane; Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); consorzi e associazioni di comuni e province; Consorzio canale Milano-Cremona-Po; Consorzio dell'Adda; Consorzio dell'Oglio; Consorzio del porto di Bari; Consorzio del Ticino; Consorzio idrovia Padova-Venezia; Consorzio per la zona agricola industriale di Verona; Ente autonomo acquedotto pugliese; Ente autonomo del Flumendosa; Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna di Milano"; Ente autonomo "Esposizione quadriennale d'arte di Roma"; Ente autonomo "La Biennale di Venezia"; Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; Ente nazionale corse al trotto; Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO); Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF); Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA); Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO); Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); Ente nazionale italiano turismo (ENIT); Ente nazionale per il cavallo italiano; Ente nazionale per la cellulosa e la carta; Ente nazionale risi; Ente nazionale sementi elette; Ente ospedaliero policlinico "San Matteo" di Pavia; Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "L. da Vinci"; Ente per le scuole materne della Sardegna; Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania; Ente teatrale italiano; Ente zona industriale di Trieste (*); enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; enti parchi nazionali; enti provinciali per il turismo; enti regionali di sviluppo agricolo; federazioni sportive nazionali Fondazione "Senatore Pascale" - Istituto per lo studio e la cura dei tumori - Napoli; Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime; Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali; Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como; Gestione governativa ferrovia padana; Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara; istituti autonomi case popolari (*); istituti fisioterapici ospitalieri Roma; istituti ortopedici "Rizzoli" Bologna; istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE); istituti sperimentali agrari; istituti zooprofilattici sperimentali; Istituto agronomico per l'Oltremare; Istituto centrale di statistica (ISTAT); Istituto centrale per le ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; Istituto di biologia della selvaggina; Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino; Istituto "Giannina Gaslini" - Genova; Istituto italiano di medicina sociale; Istituto italiano per il medio e l'estremo oriente (ISMEO); Istituto italo-africano; Istituto nazionale del dramma antico (INDA); Istituto nazionale della nutrizione (INN); Istituto nazionale di alta matematica; Istituto nazionale di economia agraria (INEA); Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di geofisica; Istituto nazionale di ottica; Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI); Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona; Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale); Istituto nazionale per il commercio estero (ICE); Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA); Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO); Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano; Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano; Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL); Istituto postelegrafonici; Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte (a); Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova; Jockey club d'Italia; Lega italiana per la lotta contro i tumori; Lega navale italiana; Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS); Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile; Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici; Osservotorio geofisico sperimetale di Trieste; Ospedale infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Agroglia De Manussi" - Trieste; Ospedale maggiore - Milano; Ospedale oncologico di Bari (b); Registro aeronautico italiano (RAI); Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU); Societa' degli Steeple Chases d'Italia; Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli; Stazioni sperimentali per l'industria; Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE); Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI); Universita' statali, istituti di istruzione universitaria ed opere universitarie statali. ------- (*) Organismi ed enti esclusi, ai sensi dell'art. 1 del D P.C.M. 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 15 settembre 1986, dall'applicazione dell'art. 25 della legge n. 468/1978 in quanto operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia. (a) Denominazione modificata dall'art. 2 del D P.C.M. 10 settembre 1986; (b) Ente aggiunto dall'art. 2 del D P.C.M. 10 settembre 1986.