AVVERTENZA:
   Il  testo  aggiornato  qui'  pubblicato  e'  stato  redatto  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del  tesoro  ai
sensi  dell'art. 11, comma 2, del testo unico approvato con D P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, nonche'  dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate  dalle
nuove  disposizioni  di  legge, che di quelle modificate o richiamate
nella legge stessa,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' riportati.
   Nel  testo  di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
233 del 22 agosto 1978, sono state, pertanto, inserite  le  modifiche
(evidenziate  con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti
disposizioni, intervenute successivamente:
    legge   21  dicembre  1978,  n.  843  (Legge  finanziaria  1979),
pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  361  del  29
dicembre 1978;
    decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463  (Misure  urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento  della  spesa
pubblica,    disposizioni    per    vari   settori   della   pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella  legge
11  novembre  1983, n. 638 (il testo di detto decreto, coordinato con
la legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 317 del 18 novembre 1983);
    legge  7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle
procedure  in  materia  di  stipendi,  pensioni  ed  altri   assegni;
riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione
della  Direzione  generale  dei  servizi   periferici   del   tesoro;
adeguamento   degli   organici   del  personale  dell'amministrazione
centrale e periferica  del  Ministero  del  tesoro  e  del  personale
amministrativo  della  Corte  dei  conti), pubblicata nel suppl. ord.
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985;
    legge  23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio
e di contabilita' dello Stato), pubblicata nel suppl. ord. n. 1  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 25 agosto 1988.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
                               Art. 1.
                           Anno finanziario
  La  gestione  finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio
annuale di  previsione.  Tale  bilancio  e'  redatto  in  termini  di
competenza e in termini di cassa.
  L'unita'   temporale  della  gestione  e'  l'anno  finanziario  che
comincia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
  L'esercizio  finanziario  1978  si  chiude  definitivamente  il  31
dicembre 1978.
 
                                   APPENDICE
             Si  riportano  il  testo  dell'art.  11  della  legge n.
          362/1988,  e  l'elenco  degli  enti  ed  organismi   tenuti
          all'osservanza  dell'art.  25 della legge 5 agosto 1978, n.
          468:
            "Art.  11  legge  n.  362/1988.  -  1.  Sono abrogati: il
          secondo periodo del quarto  comma  dell'articolo  16  della
          legge 27 febbraio 1967, n.  48, e successive modificazioni;
          l'articolo 10, l'articolo 15, primo comma, l'articolo 18  e
          l'articolo  33,  nono  comma, della legge 5 agosto 1978, n.
          468; il terzo comma dell'articolo 39 della legge  30  marzo
          1981,  n.  119; l'articolo 35 della legge 7 agosto 1982, n.
          526; il quattordicesimo comma dell'articolo 19 della  legge
          22  dicembre  1984,  n.  887;  l'articolo  2 della legge 28
          febbraio 1986, n. 41; l'articolo 2, comma 7, della legge 1›
          marzo  1986,  n.  64,  e  gli articoli 2 e 3 della legge 11
          marzo 1988, n. 67 (a)".
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             (a) Si trascrive il testo delle norme abrogate:
             - Il secondo periodo del quarto comma dell'art. 16 della
          legge  n.   48/1967  (per  il  testo  vigente   dell'intero
          articolo,  ivi  compreso il primo periodo del quarto comma,
          si veda la nota  (a)  all'art.  34)  era  cosi'  formulato:
          "Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere
          trasmessi  alle  regioni:  su  di   essi   la   commissione
          interregionale  prevista  dall'art. 13 della legge 16 marzo
          1970, n.  281, esprime il proprio parere entro il  mese  di
          agosto".
             -  I  testi  abrogati  dell'art.  10,  del  primo  comma
          dell'art. 15, dell'art. 18 e del nono  comma  dell'art.  33
          della legge n. 468/1978, erano i seguenti:
             "Art.  10  (Fondi speciali). - Nello stato di previsione
          della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi
          fondi  speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al
          successivo articolo 11, destinati a far fronte  alle  spese
          derivanti  da  progetti  di  legge  che  si prevede possano
          essere approvati nel corso dell'esercizio.
             Le somme di cui al primo comma possono essere portate in
          aumento degli stanziamenti, di competenza e  di  cassa,  di
          capitoli  esistenti  o  di  nuovi  capitoli,  solo  dopo la
          pubblicazione  dei   provvedimenti   legislativi   che   le
          autorizzano.
             I  fondi  devono  essere  tenuti  distinti a seconda che
          siano destinati al finanziamento di  spese  correnti  o  di
          spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti.
             In  appositi  elenchi  allegati allo stato di previsione
          del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti  per
          i   quali  viene  predisposta  la  copertura  con  i  fondi
          speciali.
             Le  quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo
          comma,  entro  la  chiusura  dell'esercizio,  costituiscono
          economie di spesa.
             La  copertura  finanziaria  -  nella  forma  di  nuove o
          maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di  spesa  o  di
          accantonamenti    nei   fondi   speciali   -   relativa   a
          provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine
          dell'esercizio  resta  valida  per  l'esercizio  successivo
          purche' tali  provvedimenti  entrino  in  vigore  entro  il
          termine di detto esercizio successivo.
             In   tal   caso,  ferma  restando  l'acquisizione  della
          copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente,
          al  bilancio  dell'esercizio  in  cui e' stata iscritta, le
          nuove o maggiori spese derivanti  dal  perfezionamento  dei
          relativi   provvedimenti   legislativi  sono  iscritte  nel
          bilancio dell'esercizio nel  corso  del  quale  entrano  in
          vigore i provvedimenti stessi.
             Le   economie   di   spesa  da  utilizzare  a  tal  fine
          nell'esercizio  successivo  formano  oggetto  di   appositi
          elenchi  allegati  al  conto  consuntivo  del Ministero del
          tesoro".
             "Art.  15,  primo  comma.  -  Il Ministro del tesoro, di
          concerto con quello del  bilancio  e  della  programmazione
          economica, presenta al Parlamento nel mese di settembre:
              1) il bilancio di previsione pluriennale;
              2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che
          inizia il 1› gennaio successivo, costituito dallo stato  di
          previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per
          Ministeri e dal quadro generale riassuntivo".
            "Art.  18  (Leggi  di  spesa).  - Le leggi che dispongono
          spese a  carattere  pluriennale  quantificano  sia  l'onere
          relativo  al  primo  anno  di  applicazione  sia  la  spesa
          complessiva, rinviando alla legge  finanziaria  di  cui  al
          precedente  articolo 11 l'indicazione delle quote destinate
          a gravare su ciascuno degli anni considerati  dal  bilancio
          pluriennale.
             La  quantificazione  annuale  della  spesa  puo'  essere
          prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi
          o  servizi  per  i  quali  la  continuita' e la regolarita'
          dell'erogazione della stessa assumono interesse preminente.
             L'amministrazione  puo'  stipulare  contratti o comunque
          assumere impegni nei limiti dell'intera somma  indicata  da
          leggi  di  spesa  che  prevedano opere od interventi la cui
          esecuzione si  protragga  per  piu'  esercizi.  I  relativi
          pagamenti  devono,  comunque,  essere  contenuti nei limiti
          delle autorizzazioni annuali di bilancio.
             Le leggi che dispongono spese a carattere continuativo o
          pluriennale devono indicare i relativi mezzi di  copertura,
          nel   quadro   del   bilancio   pluriennale  presentato  al
          Parlamento".
             "Art.   33,   nono  comma.  -  Sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni che prevedono la presentazione  al  Parlamento
          dei rendiconti degli enti di cui al precedente art. 19".
             -  Il  testo  abrogato  dell'art. 39, terzo comma, della
          legge  n.   119/1981  (Legge  finanziaria  1981)   era   il
          seguente:   "Con  la  legge  che  approva  il  bilancio  di
          previsione dello Stato sono stabiliti annualmente l'importo
          massimo  di  emissione  dei  buoni  ordinari del tesoro, al
          netto di quelli da rimborsare, nonche' il limite massimo di
          circolazione".
             - Il testo abrogato dell'art. 35 della legge n. 526/1982
          (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo  dell'economia)  era
          il seguente:
             "Art.  35.  -  Nell'ambito delle autorizzazioni di cassa
          disposte col bilancio di previsione dello  Stato,  ciascuna
          amministrazione  centrale  e  azienda autonoma dello Stato,
          nei  quindici  giorni  antecedenti  l'inizio   di   ciascun
          trimestre,  comunica  al  Ministro del tesoro un preventivo
          relativo ai pagamenti da effettuare  in  ciascun  trimestre
          dell'anno stesso separando le somme da erogare per spese di
          personale e pensioni dalle altre spese.
             Nel caso in cui l'andamento dei pagamenti risultante dai
          preventivi di cui al precedente comma venisse a determinare
          difficolta'  per  le  complessive  esigenze della tesoreria
          statale,  il   Ministro   del   tesoro   ne   propone   una
          rimodulazione  al  CIPE  che  adotta  apposita delibera, da
          trasmettersi  entro   quindici   giorni   alle   competenti
          commissioni permanenti del Parlamento.
             Il  preventivo  dei pagamenti di cui ai precedenti commi
          si intende automaticamente elevato in corrispondenza  delle
          variazioni   alle  previsioni  di  pagamento  apportate  al
          bilancio in forza di atti amministrativi.
             I  direttori delle ragionerie centrali non daranno corso
          ai titoli  di  pagamenti  emessi  in  eccedenza  ai  limiti
          risultanti  per ciascun trimestre dai preventivi predetti".
             - Il testo abrogato dell'art. 19, quattordicesimo comma,
          della legge n. 887/1984 (Legge  finanziaria  1985)  era  il
          seguente: "Con effetto dal 1› gennaio 1986, le disposizioni
          di  legge  che  rinviano  per  la   quantificazione   dello
          stanziamento  annuo alla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato cessano di avere efficacia. La  quantificazione
          predetta  e'  disposta,  su  base  triennale,  dalla  legge
          finanziaria, con  aggiornamento  annuale  per  scorrimento.
          Nelle   more   dell'approvazione  della  legge  finanziaria
          relativa all'anno 1986, il  bilancio  di  previsione  dello
          Stato   afferente   lo   stesso   anno  considera,  per  le
          disposizioni di legge  di  cui  al  comma  precedente,  uno
          stanziamento  non  superiore a quello iscritto nel bilancio
          dello Stato per l'anno 1985".
             -  Il  testo abrogato dell'art. 2 della legge n. 41/1986
          (Legge finanziaria 1986) era il seguente:
             "Art.  2.  -  1.  Il  Ministro  delle finanze ogni anno,
          unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta
          una  relazione  che  valuti  le conseguenze finanziarie, in
          termini  di  perdita  di  gettito,  di  ogni   disposizione
          legislativa    o   regolamentare   introdotta   nel   corso
          dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali.
             2. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni,
          i soggetti e le categorie dei beneficiari e  gli  obiettivi
          perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali.
             3.  In sede di prima applicazione del presente articolo,
          la relazione  di  cui  al  comma  1  riguardera'  tutte  le
          disposizioni  introdotte  a  partire dall'inizio della nona
          legislatura.
             - Il testo abrogato dell'art. 2, comma 7, della legge n.
          64/1986 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
          nel  Mezzogiorno)  era  il  seguente:  "7. All'art. 4 della
          legge 5 agosto 1978,  n.  468,  dopo  il  quinto  comma  e'
          aggiunto il seguente:
             'Il  bilancio  pluriennale espone altresi' le previsioni
          sulla  ripartizione  delle  spese  in  conto  capitale  tra
          Mezzogiorno  e resto del Paese con riferimento ai programmi
          di intervento straordinario per il Mezzogiorno'".
             -  I  testi abrogati degli articoli 2 e 3 della legge n.
          67/1988 (legge finaziaria 1988) erano i seguenti:
             "Art. 2. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di
          riforma delle norme sul bilancio e  la  contabilita'  dello
          Stato,  la  copertura finanziaria delle leggi che importino
          nuove  e  maggiori  spese,  ovvero   minori   entrate,   e'
          determinata    esclusivamente    attraverso   le   seguenti
          modalita':
               a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei
          fondi speciali previsti dall'art. 10 della legge  5  agosto
          1978,   n.   468,   restando  precluso  sia  l'utilizzo  di
          accantonamenti del conto capitale per iniziative  di  parte
          corrente,   sia   l'utilizzo   per  finalita'  difformi  di
          accantonamenti   per   regolazioni    contabili    e    per
          provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. E'
          inoltre esclusa, l'utilizzazione  della  facolta'  prevista
          dal  sesto  e settimo comma dell'art. 10 della citata legge
          n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente  salvo
          che  la  copertura  finanziaria  non  si  riferisca a spese
          aventi strutturalmente carattere retroattivo;
               b)  mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite  in conti correnti presso la Tesoreria statale, si
          procede  alla  contestuale  iscrizione   nello   stato   di
          previsione  della  entrata delle risorse da utilizzare come
          copertura;
               c)  a  carico  o  mediante riduzione di disponibilita'
          formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli  di  natura
          non  obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello
          stesso  esercizio  di  variazioni  legislative   volte   ad
          incrementare  i  predetti  capitoli. Ove si tratti di oneri
          continuativi pluriennali, nei due  esercizi  successivi  al
          primo  lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli,
          detratta la somma utilizzata come copertura, potra'  essere
          incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione
          programmato   in   sede   di   Relazione   previsionale   e
          programmatica.  A  tale  forma  di  copertura  si puo' fare
          ricorso solo dopo che il Governo abbia  accertato,  con  la
          presentazione  del  disegno  di  legge  di assestamento del
          bilancio, che le disponibilita'  esistenti  presso  singoli
          capitoli  non debbano essere utilizzate per far fronte alle
          esigenze di integrazione di altri stanziamenti di  bilancio
          che  in  corso  di  esercizio  si rivelino sottostimati. In
          nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra
          natura  le  economie  che  si  dovessero  realizzare  nella
          categoria  "Interessi"  e  nei  capitoli  di  stipendi  del
          bilancio  dello Stato. Le facolta' di cui agli articoli 9 e
          12, primo comma, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  non
          possono  essere  esercitate  per  l'iscrizione  di  somme a
          favore di capitoli le cui  disponibilita'  siano  state  in
          tutto  o  in  parte  utilizzate per la copertura di nuove o
          maggiori spese disposte con legge;
               d)  mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate.  Nel  1988   si   applica   la
          limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'art.
          1.
             2.  I  disegni  di legge e gli emendamenti di iniziativa
          governativa che comportino nuove o  maggiori  spese  ovvero
          diminuzioni  di  entrate  devono  essere  corredati  da una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero del tesoro, sulla
          quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione
          e  delle  relative coperture, con la specificazione, per la
          spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali
          fino  alla  completa attuazione delle norme e, per le spese
          in conto capitale, della modulazione relativa ai primi  tre
          anni  di  attuazione  e dell'onere complessivo in relazione
          agli  obiettivi  fisici  previsti.   Nella  relazione  sono
          indicati   i   dati   e   i   metodi   utilizzati   per  la
          quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile  per  la
          verifica  tecnica  in sede parlamentare secondo le norme da
          adottare con i regolamenti parlamentari.
             3.   Le   commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  2  per
          tutte  le  disposizioni  legislative  al loro esame ai fini
          della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da
          esse recati da svolgere in sede parlamentare.
             4.   Per   le   disposizioni   legislative   in  materia
          pensionistica la  relazione  di  cui  ai  commi  precedenti
          contiene  un  quadro  analitico  di  proiezioni finanziarie
          almeno decennali, riferite  all'andamento  delle  variabili
          collegate  ai  soggetti  beneficiari.  Per  le disposizioni
          legislative in materia di  pubblico  impiego  la  relazione
          contiene  i  dati  sul  numero  dei  destinatari, sul costo
          unitario, sugli automatismi  diretti  e  indiretti  che  ne
          conseguono  fino  alla  loro  completa  attuazione, nonche'
          sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico
          di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
             5.  Il  disegno  di  legge  finanziaria,  presentato dal
          Governo  al  Parlamento,  per  ciascun   anno   finanziario
          considerato   nel  bilancio  triennale,  puo'  disporre  in
          materia di nuove spese correnti, incluse le  finalizzazioni
          nuove  del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente
          entro  i  limiti   delle   maggiori   entrate   tributarie,
          extratributarie e contributive o delle riduzioni permanenti
          di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente
          previste.
             6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette una
          relazione sulla tipologia delle  coperture  adottate  nelle
          leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di
          quantificazione degli oneri.
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
          di  entrate,  il  Governo ne da' notizia tempestivamente al
          Parlamento con relazione del Ministro del tesoro  e  assume
          le conseguenti iniziative. La stessa procedura e' applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della  Corte  costituzionale  recanti interpretazioni della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri.
             Art.  3. - 1. Fino alla entrata in vigore della legge di
          riforma delle norme sul bilancio e  la  contabilita'  dello
          Stato,  entro  il  31  maggio  di  ciascun  anno il Governo
          presenta alle Camere, ai fini della  sua  approvazione,  il
          documento  di programmazione economico-finanziaria relativo
          alla  manovra  di  finanza   pubblica   per   il   triennio
          successivo. In esso sono indicati, rispetto alla evoluzione
          tendenziale prevista per i flussi della finanza pubblica:
               a)  gli  obiettivi  in termini di rapporti al prodotto
          interno lordo del fabbisogno del settore statale, al  lordo
          e al netto degli interessi e del debito del settore statale
          e del settore pubblico allargato per  ciascuno  degli  anni
          del  triennio,  nel  quadro  degli  andamenti tendenziali e
          degli obiettivi macro-economici per lo stesso periodo;
               b)  gli  obiettivi  di  fabbisogno  complessivo  e  di
          disavanzo corrente del settore statale, al lordo e al netto
          degli interessi, per ciascuno degli anni del triennio;
               c) le regole di variazione delle entrate e delle spese
          del bilancio dello Stato e di  quelli  degli  enti  che  si
          ricollegano   alla   finanza   pubblica   per  il  triennio
          successivo;
               d)   gli   indirizzi  per  gli  interventi,  volti  al
          conseguimento degli obiettivi ed al rispetto  delle  regole
          di cui alle precedenti lettere a), b) e c)".
 
ELENCO DEGLI ENTI ED ORGANISMI TENUTI ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 25
   DELLA  LEGGE  5  AGOSTO  1978,  N.  468 (RIDETERMINAZIONE ORGANICA
   OPERATA CON D P.C.M. 3  GIUGNO  1986,  PUBBLICATO  NELLA  GAZZETTA
   UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 128 DEL 5 GIUGNO 1986).
 
   Accademia nazionale dei Lincei;
   Aereo club d'Italia;
   Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;
   Associazione italiana della Croce rossa;
   Automobile club d'Italia e automobile clubs provinciali e locali;
   Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  per il traffico aereo
generale;
   Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
   aziende autonome di cura, soggiorno e turismo (*);
   aziende dei mezzi meccanici;
   Biblioteca di documentazione pedagogica;
   camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (*);
   Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);
   Cassa integrativa personale telefonico statale;
   Cassa nazionale del notariato;
   Cassa  nazionale  di  previdenza e assistenza a favore dei dottori
commercialisti;
   Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati
e procuratori;
   Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri;
   Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti;
   Cassa  nazionale  di  previdenza  e assistenza ragionieri e periti
commerciali;
   Cassa per la formazione della proprieta' contadina;
   Centro europeo dell'educazione;
   Centro sperimentale di cinematografia;
   Club alpino italiano;
   Collegio universitario di Torino;
   Comitato  nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA);
   Comitato olimpico nazionale (CONI);
   Commissariato anticoccidico di Catania;
   Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB);
   comunita' montane;
   Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
   consorzi e associazioni di comuni e province;
   Consorzio canale Milano-Cremona-Po;
   Consorzio dell'Adda;
   Consorzio dell'Oglio;
   Consorzio del porto di Bari;
   Consorzio del Ticino;
   Consorzio idrovia Padova-Venezia;
   Consorzio per la zona agricola industriale di Verona;
   Ente autonomo acquedotto pugliese;
   Ente autonomo del Flumendosa;
   Ente  autonomo  "Esposizione  triennale  internazionale delle arti
decorative e  industriali  moderne  e  dell'architettura  moderna  di
Milano";
   Ente autonomo "Esposizione quadriennale d'arte di Roma";
   Ente autonomo "La Biennale di Venezia";
   Ente  autonomo  per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione
fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;
   Ente nazionale corse al trotto;
   Ente  nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO);
   Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF);
   Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM);
   Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV);
   Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  gli impiegati
dell'agricoltura (ENPAIA);
   Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  le ostetriche
(ENPAO);
   Ente  nazionale  di  previdenza  e assistenza per i consulenti del
lavoro (ENPACL);
   Ente nazionale italiano turismo (ENIT);
   Ente nazionale per il cavallo italiano;
   Ente nazionale per la cellulosa e la carta;
   Ente nazionale risi;
   Ente nazionale sementi elette;
   Ente ospedaliero policlinico "San Matteo" di Pavia;
   Ente  per  il museo nazionale della scienza e della tecnica "L. da
Vinci";
   Ente per le scuole materne della Sardegna;
   Ente  per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia e Lucania;
   Ente teatrale italiano;
   Ente zona industriale di Trieste (*);
   enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;
   enti parchi nazionali;
   enti provinciali per il turismo;
   enti regionali di sviluppo agricolo;
   federazioni sportive nazionali
   Fondazione  "Senatore  Pascale" - Istituto per lo studio e la cura
dei tumori - Napoli;
   Fondo  nazionale  di previdenza per gli impiegati delle imprese di
spedizione e delle agenzie marittime;
   Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;
   Gestione  governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea
sui laghi Maggiore, di Garda, di Como;
   Gestione governativa ferrovia padana;
   Gestione governativa ferrovia Penne-Pescara;
   istituti autonomi case popolari (*);
   istituti fisioterapici ospitalieri Roma;
   istituti ortopedici "Rizzoli" Bologna;
   istituti  regionali  di  ricerca,  sperimentazione e aggiornamento
educativi (IRRSAE);
   istituti sperimentali agrari;
   istituti zooprofilattici sperimentali;
   Istituto agronomico per l'Oltremare;
   Istituto centrale di statistica (ISTAT);
   Istituto   centrale  per  le  ricerca  scientifica  e  tecnologica
applicata alla pesca marittima;
   Istituto di biologia della selvaggina;
   Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);
   Istituto  di  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP);
   Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino;
   Istituto "Giannina Gaslini" - Genova;
   Istituto italiano di medicina sociale;
   Istituto italiano per il medio e l'estremo oriente (ISMEO);
   Istituto italo-africano;
   Istituto nazionale del dramma antico (INDA);
   Istituto nazionale della nutrizione (INN);
   Istituto nazionale di alta matematica;
   Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
   Istituto nazionale di fisica nucleare;
   Istituto nazionale di geofisica;
   Istituto nazionale di ottica;
   Istituto  nazionale  di  previdenza  dirigenti aziende industriali
(INPDAI);
   Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani (INPGI);
   Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele
II" - Ancona;
   Istituto  nazionale  di studi ed esperienze di architettura navale
(Vasca navale);
   Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
   Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA);
   Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO);
   Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano;
   Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano;
   Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori (ISFOL);
   Istituto postelegrafonici;
   Istituto  di  ricovero  e cura a carattere scientifico "Saverio De
Bellis" di Castellana Grotte (a);
   Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova;
   Jockey club d'Italia;
   Lega italiana per la lotta contro i tumori;
   Lega navale italiana;
   Opera  di  previdenza  ed  assistenza per i ferrovieri dello Stato
(OPAFS);
   Opera nazionale personale servizi antincendi e protezione civile;
   Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici;
   Osservotorio geofisico sperimetale di Trieste;
   Ospedale  infantile "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed
Agroglia De Manussi" - Trieste;
   Ospedale maggiore - Milano;
   Ospedale oncologico di Bari (b);
   Registro aeronautico italiano (RAI);
   Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU);
   Societa' degli Steeple Chases d'Italia;
   Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli;
   Stazioni sperimentali per l'industria;
   Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
   Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI);
   Universita' statali, istituti di istruzione universitaria ed opere
universitarie statali.
-------
             (*)  Organismi ed enti esclusi, ai sensi dell'art. 1 del
          D P.C.M.  10  settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 214 del 15 settembre 1986,
          dall'applicazione dell'art.  25 della legge n. 468/1978  in
          quanto operanti nella regione Friuli-Venezia Giulia.
             (a) Denominazione modificata dall'art. 2 del D P.C.M. 10
          settembre 1986;
             (b)  Ente aggiunto dall'art. 2 del D P.C.M. 10 settembre
          1986.